Il contesto
Per una struttura sanitaria le regole non riguardano solo il modo di lavorare: riguardano il titolo con cui lavora. Autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali poggiano sugli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi hanno base nazionale (D.P.R. 14 gennaio 1997), ma le Regioni li integrano con requisiti ulteriori di qualificazione e ne verificano periodicamente il possesso: cambiano da territorio a territorio e vanno letti nella versione vigente.
La sicurezza delle cure è parte del diritto alla salute da quando la L. 24/2017 (Gelli-Bianco) ne ha fissato gli strumenti: funzione di gestione del rischio sanitario, flussi sugli eventi avversi verso il Centro regionale e l’Osservatorio nazionale presso AGENAS, obbligo di copertura assicurativa o di analoghe misure (art. 10), con requisiti minimi definiti in via attuativa. L’art. 4 fissa i termini di consegna della documentazione sanitaria: sette giorni dalla richiesta, integrazioni entro trenta.
Dati e sistemi sono il capitolo che cresce più in fretta. I dati sulla salute sono categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, con basi giuridiche diverse fra cura, sanità pubblica e ricerca; la nomina del responsabile della protezione dei dati è obbligatoria per i soggetti pubblici e quando il trattamento su larga scala di questi dati è attività principale (art. 37 GDPR): è il perimetro del DPO esterno. Il D.Lgs. 138/2024 colloca la sanità fra i settori ad alta criticità, con una classificazione che dipende da dimensione e attività, da verificare caso per caso (compliance NIS2). L’indisponibilità dei sistemi clinici è insieme un problema di continuità delle cure, di sicurezza informatica e di violazione di dati sulla salute: va gestita con un’unica procedura. I dispositivi medici connessi (Regolamento (UE) 2017/745) aggiungono un perimetro tecnico distinto dall’IT amministrativo.
Restano gli obblighi dell’ente: il Modello 231 su reati contro la pubblica amministrazione, indebita percezione di erogazioni, omicidio colposo e lesioni gravi (art. 25-septies), oltre alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Per gli enti pubblici e, nei limiti dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, per gli enti di diritto privato in controllo pubblico entrano anche prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e trasparenza, da coordinare con il Modello anziché duplicarlo.
Il nostro affiancamento
Lavoriamo dentro i processi clinici e amministrativi. Il punto di partenza è la ricognizione di ciò che esiste: evidenze dei requisiti di accreditamento, procedure della direzione sanitaria, incident report e sinistri aperti, registro dei trattamenti, profili di accesso agli applicativi clinici. Da lì nasce un piano con priorità, responsabili e tempi.
L’intervento è proporzionato alla struttura: una casa di cura con blocco operatorio, una RSA e un laboratorio di analisi hanno rischi e adempimenti diversi, e procedure sovradimensionate non vengono applicate in reparto.
Gli interlocutori sono la direzione generale e sanitaria, la gestione del rischio, il DPO, i sistemi informativi e gli acquisti: un solo referente che attraversa le funzioni invece di quattro consulenti che non si parlano. Il perimetro si definisce insieme: un singolo tema (un requisito di accreditamento da ricostruire, un evento avverso da analizzare, i profili di accesso a un applicativo clinico), un presidio periodico degli adempimenti e degli indicatori, oppure l’affiancamento in una fase specifica, come una verifica di accreditamento annunciata o un cambio di sistema informativo. Responsabilità e tempi sono fissati in partenza.
Il valore sta nel tenere insieme temi affidati di solito a soggetti diversi. La cartella clinica elettronica è requisito di accreditamento, archivio di dati particolari, sistema critico per la continuità del servizio e fonte di prova nel contenzioso: leggerla da tutti questi lati produce una sola procedura, un solo registro degli accessi, un solo piano di verifiche. Le decisioni restano alla direzione.
Perché un partner unico
- Un solo sistema di procedure: accreditamento, rischio clinico, privacy, sicurezza informatica e 231 chiedono controlli che si sovrappongono; li costruiamo una volta sola.
- Competenze giuridiche e tecniche insieme: leggiamo contratti e nomine a responsabile del trattamento con le software house, e valutiamo log, reti e configurazioni dei sistemi clinici.
- Evidenze pronte per le verifiche: l’obiettivo non è il manuale, è dimostrare chi ha fatto cosa, quando e con quale controllo.
- Continuità: requisiti regionali e obblighi di sicurezza cambiano; restiamo al fianco della struttura per aggiornare procedure e formare il personale.