Compliance & Governance

DPO – Data Protection Officer

Responsabile della protezione dei dati in outsourcing ai sensi degli artt. 37–39 del GDPR: un presidio indipendente e continuativo che informa il vertice, sorveglia la conformità e dialoga con Garante e interessati, senza gravare sull’organizzazione interna.

Cosa facciamo

Gli ambiti di intervento

Designazione e comunicazione al Garante

Verifichiamo se la nomina è obbligatoria (art. 37) o opportuna, predisponiamo l’atto di designazione con compiti e garanzie di indipendenza e curiamo per conto del titolare la comunicazione dei dati di contatto al Garante (art. 37, par. 7).

Informazione e consulenza al vertice

Forniamo pareri scritti su nuovi trattamenti, progetti, contratti con fornitori e quesiti delle funzioni aziendali, indicando rischi, basi giuridiche e misure adeguate (art. 39, par. 1, lett. a).

Sorveglianza sull’osservanza del GDPR

Programmiamo verifiche periodiche su registro, informative, nomine, misure di sicurezza e tempi di conservazione; documentiamo gli esiti e seguiamo le azioni correttive con i responsabili di area.

Parere sulle valutazioni d’impatto

Interveniamo nelle DPIA (art. 35) con un parere motivato su necessità, metodologia e misure di mitigazione, e ne sorvegliamo lo svolgimento come previsto dall’art. 39, par. 1, lett. c.

Data breach e richieste degli interessati

Siamo il punto di contatto per gli interessati e affianchiamo il titolare nella valutazione delle violazioni, nella notifica al Garante quando ne ricorrono i presupposti (art. 33, ove possibile entro 72 ore) e nella risposta alle richieste di esercizio dei diritti.

Rapporti con il Garante e relazione annuale

Cooperiamo con l’autorità di controllo in caso di richieste, reclami o ispezioni e presentiamo al vertice una relazione annuale sull’attività svolta, sui rischi rilevati e sulle priorità per l’anno successivo.

Il contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2016/679 dedica al responsabile della protezione dei dati (RPD, o DPO nella dizione inglese) tre articoli. L’art. 37 stabilisce quando la designazione è obbligatoria. Tre i casi: autorità e organismi pubblici; monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala come attività principale; trattamento su larga scala, sempre come attività principale, di categorie particolari di dati (art. 9) o di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10). L’art. 38 ne definisce la posizione: coinvolgimento tempestivo in tutte le questioni che riguardano i dati personali, risorse adeguate, nessuna istruzione sull’esecuzione dei compiti, divieto di rimozione o penalizzazione per il loro adempimento, riferimento diretto al vertice gerarchico, vincolo di riservatezza e assenza di conflitto di interessi. L’art. 39 ne elenca i compiti: informare e consigliare, sorvegliare l’osservanza del Regolamento, fornire un parere sulle valutazioni d’impatto, cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto.

I dati di contatto del DPO devono essere pubblicati e comunicati al Garante attraverso la procedura online dedicata, e compaiono nelle informative, nel registro dei trattamenti e nelle notifiche di violazione. Le Linee guida WP243 del Gruppo di lavoro art. 29, fatte proprie dall’EDPB, e le FAQ del Garante chiariscono i concetti di “larga scala”, “attività principali” e “monitoraggio regolare e sistematico”. L’art. 37, par. 6, prevede espressamente che il DPO possa essere un soggetto esterno che assolve i propri compiti in base a un contratto di servizi; le WP243 raccomandano che, quando si tratta di una società, sia individuata una persona di riferimento per il cliente.

Per l’impresa la posta in gioco è concreta. La mancata designazione quando è dovuta, o una nomina solo formale con un DPO privo di risorse o in conflitto di interessi, rientra tra le violazioni sanzionabili fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo (art. 83, par. 4). La designazione e la posizione dei DPO sono state inoltre oggetto di un’azione coordinata di vigilanza delle autorità europee di protezione dei dati.

Il nostro approccio

La nomina del DPO non è un adempimento da archiviare: designa una funzione che deve essere presente nei momenti in cui l’azienda prende decisioni sui dati. Per questo costruiamo il servizio come affiancamento continuativo del management e delle funzioni operative, con un piano di attività definito all’avvio e riesaminato ogni anno.

Ogni intervento viene tracciato in un registro delle attività del DPO: pareri resi, consultazioni ricevute, verifiche eseguite, esiti e azioni correttive. È lo strumento che consente al titolare di dimostrare, in caso di ispezione o reclamo, che la funzione è stata coinvolta e che le scelte sono state ponderate, anche quando il vertice ha deciso diversamente da quanto raccomandato.

Il servizio unisce competenze giuridiche e tecniche. Leggiamo i contratti con i fornitori e le clausole sui trasferimenti, ma sappiamo anche valutare log, configurazioni e misure di sicurezza, e dialogare con l’IT senza intermediari. Quando l’azienda ha un Modello 231, è soggetta alla NIS2 (D.Lgs. 138/2024) o adotta un sistema di gestione ISO/IEC 27001:2022, coordiniamo l’attività del DPO con quegli organi e requisiti: flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sui reati informatici, una sola procedura per incidenti e violazioni, un solo registro dei fornitori.

Cosa distingue il nostro servizio

  • Indipendenza reale: il DPO esterno non dipende dalle gerarchie interne e il suo parere resta libero anche quando è sgradito.
  • Competenze giuridiche e tecniche insieme: leggiamo contratti e clausole sui trasferimenti, ma valutiamo anche log, configurazioni e misure di sicurezza, dialogando con l’IT senza intermediari.
  • Integrazione con 231, NIS2 e ISO/IEC 27001: coordiniamo l’attività del DPO con Organismo di Vigilanza e sistemi di gestione già presenti, con una sola procedura per incidenti e violazioni e un solo registro dei fornitori.
  • Misurabilità: piano annuale, registro delle attività e relazione al vertice rendono visibile cosa è stato fatto, cosa resta da fare e con quale priorità.

Il nostro metodo

Come lavoriamo

  1. Analisi preliminare

    Verifichiamo l’obbligo di nomina, il perimetro dei trattamenti e, con una prima ricognizione, la documentazione esistente; definiamo con il management il modello di presidio più adatto alla dimensione dell’impresa.

  2. Designazione e avvio

    Predisponiamo l’atto di designazione e il contratto di servizi, curiamo la comunicazione al Garante a firma del titolare, inseriamo i riferimenti del DPO in informative e registro e presentiamo la funzione ai responsabili di area.

  3. Presa in carico

    Esaminiamo registro, DPIA, procedure e contratti con i fornitori; individuiamo le criticità e concordiamo un piano di attività annuale con priorità, responsabili e scadenze.

  4. Presidio e verifiche

    Incontriamo i referenti di area con cadenza concordata, rendiamo pareri su richiesta, eseguiamo verifiche a campione, affianchiamo l’azienda su data breach e richieste degli interessati e formiamo il personale.

  5. Relazione e riesame

    Presentiamo al vertice la relazione annuale con attività svolte, rischi residui e raccomandazioni; riesaminiamo il piano alla luce delle novità normative e dei cambiamenti organizzativi.

Benefici

Cosa ottiene l’impresa

  • Indipendenza effettiva: il DPO non riveste ruoli operativi in azienda e i conflitti di interesse sono valutati e documentati all’avvio
  • Competenza giuridica e tecnica in un unico interlocutore, senza dover formare e aggiornare una figura interna
  • Continuità del presidio: il servizio non dipende da ferie, assenze o avvicendamenti del personale
  • Costo prevedibile con un canone definito, proporzionato alla dimensione e ai rischi dell’impresa
  • Evidenze documentate dell’attività del DPO, utili in caso di ispezione, reclamo o richiesta di clienti e partner

Deliverable

Cosa consegniamo

  • Atto di designazione del DPO e contratto di servizi
  • Comunicazione al Garante da firmare dal titolare e riferimenti del DPO inseriti in informative e registro
  • Piano annuale delle attività del DPO con calendario delle verifiche
  • Registro delle attività del DPO: pareri, consultazioni, verifiche ed esiti
  • Pareri scritti su trattamenti, DPIA, contratti e progetti
  • Report delle verifiche periodiche con raccomandazioni e stato delle azioni correttive
  • Valutazioni scritte dei data breach e pareri sui riscontri alle richieste degli interessati
  • Relazione annuale al vertice aziendale e sessioni formative per il personale

Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni

Siamo obbligati a nominare un DPO?

Sì, nei tre casi dell’art. 37 GDPR: enti pubblici; monitoraggio regolare e sistematico su larga scala come attività principale; trattamento su larga scala, sempre come attività principale, di dati particolari o giudiziari. Le zone grigie riguardano chi profila clienti, geolocalizza flotte o tratta dati sanitari: qui pesano i criteri di “larga scala” e “attività principale” delle Linee guida WP243. Negli altri casi la nomina è facoltativa, ma al DPO volontario si applicano per intero gli artt. 37–39. Mettiamo per iscritto la valutazione, anche quando l’impresa decide di non procedere alla nomina.

Perché un DPO esterno invece di un dipendente?

Il DPO non deve trovarsi in conflitto di interessi: chi decide finalità e mezzi dei trattamenti non può ricoprire il ruolo, e un dipendente designato va comunque formato, dotato di tempo e risorse e tutelato da rimozioni e penalizzazioni (art. 38). Il DPO esterno è legato al titolare da un contratto di servizi, non da un rapporto gerarchico, e lavora con un referente interno: l’azienda mantiene il controllo dei propri dati e guadagna un presidio che non dipende dalle dinamiche interne.

Cosa comprende il canone annuale?

Le attività ordinarie del DPO: incontri programmati con i referenti di area, pareri, verifiche a campione, tenuta del registro delle attività, affiancamento su data breach e richieste degli interessati, rapporti con il Garante e relazione annuale. Giornate e cadenza sono definite nella proposta. I progetti di adeguamento, come la redazione ex novo di registro e procedure, sono valutati a parte, con presidi che tengano separati chi progetta le misure e chi ne sorveglia l’attuazione.

Il DPO risponde delle sanzioni al posto dell’azienda?

No. La responsabilità per la conformità resta del titolare del trattamento (artt. 5, par. 2, e 24 GDPR) e, per quanto di sua competenza, del responsabile (art. 28). Il DPO informa, consiglia e sorveglia; il vertice decide. Per questo documentiamo pareri e raccomandazioni: se l’azienda sceglie di non seguirli, la scelta e le sue motivazioni restano tracciate e difendibili.

Abbiamo più società nel gruppo: serve un DPO per ciascuna?

No. L’art. 37, par. 2, consente a un gruppo imprenditoriale di designare un unico DPO, a condizione che sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento. Predisponiamo la nomina per ogni titolare del gruppo, curiamo le relative comunicazioni al Garante e organizziamo il presidio tenendo conto delle specificità di ciascuna società.

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