Il contesto normativo
Il Regolamento (UE) 2016/679 dedica al responsabile della protezione dei dati (RPD, o DPO nella dizione inglese) tre articoli. L’art. 37 stabilisce quando la designazione è obbligatoria. Tre i casi: autorità e organismi pubblici; monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala come attività principale; trattamento su larga scala, sempre come attività principale, di categorie particolari di dati (art. 9) o di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10). L’art. 38 ne definisce la posizione: coinvolgimento tempestivo in tutte le questioni che riguardano i dati personali, risorse adeguate, nessuna istruzione sull’esecuzione dei compiti, divieto di rimozione o penalizzazione per il loro adempimento, riferimento diretto al vertice gerarchico, vincolo di riservatezza e assenza di conflitto di interessi. L’art. 39 ne elenca i compiti: informare e consigliare, sorvegliare l’osservanza del Regolamento, fornire un parere sulle valutazioni d’impatto, cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto.
I dati di contatto del DPO devono essere pubblicati e comunicati al Garante attraverso la procedura online dedicata, e compaiono nelle informative, nel registro dei trattamenti e nelle notifiche di violazione. Le Linee guida WP243 del Gruppo di lavoro art. 29, fatte proprie dall’EDPB, e le FAQ del Garante chiariscono i concetti di “larga scala”, “attività principali” e “monitoraggio regolare e sistematico”. L’art. 37, par. 6, prevede espressamente che il DPO possa essere un soggetto esterno che assolve i propri compiti in base a un contratto di servizi; le WP243 raccomandano che, quando si tratta di una società, sia individuata una persona di riferimento per il cliente.
Per l’impresa la posta in gioco è concreta. La mancata designazione quando è dovuta, o una nomina solo formale con un DPO privo di risorse o in conflitto di interessi, rientra tra le violazioni sanzionabili fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo (art. 83, par. 4). La designazione e la posizione dei DPO sono state inoltre oggetto di un’azione coordinata di vigilanza delle autorità europee di protezione dei dati.
Il nostro approccio
La nomina del DPO non è un adempimento da archiviare: designa una funzione che deve essere presente nei momenti in cui l’azienda prende decisioni sui dati. Per questo costruiamo il servizio come affiancamento continuativo del management e delle funzioni operative, con un piano di attività definito all’avvio e riesaminato ogni anno.
Ogni intervento viene tracciato in un registro delle attività del DPO: pareri resi, consultazioni ricevute, verifiche eseguite, esiti e azioni correttive. È lo strumento che consente al titolare di dimostrare, in caso di ispezione o reclamo, che la funzione è stata coinvolta e che le scelte sono state ponderate, anche quando il vertice ha deciso diversamente da quanto raccomandato.
Il servizio unisce competenze giuridiche e tecniche. Leggiamo i contratti con i fornitori e le clausole sui trasferimenti, ma sappiamo anche valutare log, configurazioni e misure di sicurezza, e dialogare con l’IT senza intermediari. Quando l’azienda ha un Modello 231, è soggetta alla NIS2 (D.Lgs. 138/2024) o adotta un sistema di gestione ISO/IEC 27001:2022, coordiniamo l’attività del DPO con quegli organi e requisiti: flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sui reati informatici, una sola procedura per incidenti e violazioni, un solo registro dei fornitori.
Cosa distingue il nostro servizio
- Indipendenza reale: il DPO esterno non dipende dalle gerarchie interne e il suo parere resta libero anche quando è sgradito.
- Competenze giuridiche e tecniche insieme: leggiamo contratti e clausole sui trasferimenti, ma valutiamo anche log, configurazioni e misure di sicurezza, dialogando con l’IT senza intermediari.
- Integrazione con 231, NIS2 e ISO/IEC 27001: coordiniamo l’attività del DPO con Organismo di Vigilanza e sistemi di gestione già presenti, con una sola procedura per incidenti e violazioni e un solo registro dei fornitori.
- Misurabilità: piano annuale, registro delle attività e relazione al vertice rendono visibile cosa è stato fatto, cosa resta da fare e con quale priorità.