Il contesto normativo
La Direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS2, ha ampliato in modo significativo il numero di imprese soggette a obblighi di sicurezza informatica. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 138/2024, in vigore dal 16 ottobre 2024, che individua l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come autorità nazionale competente e punto di contatto unico, e il CSIRT Italia come destinatario delle notifiche di incidente.
La norma distingue tra soggetti essenziali e soggetti importanti in base al settore e alla dimensione: di regola medie e grandi imprese dei settori degli Allegati I e II, con alcune eccezioni indipendenti dalla soglia. Tra i settori coperti: energia, trasporti, settore bancario e infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile e acque reflue, infrastrutture digitali (comprese reti e servizi di comunicazione elettronica, quindi gli operatori di telecomunicazioni), gestione dei servizi TIC business-to-business, spazio, servizi postali, rifiuti, chimica, alimentare, alcune produzioni manifatturiere (dispositivi medici, elettronica, macchinari, autoveicoli), fornitori di servizi digitali e ricerca. Alle entità finanziarie si applica in via prevalente il Regolamento (UE) 2022/2554, noto come DORA.
Gli obblighi principali sono cinque: la registrazione sulla piattaforma ACN nella finestra annuale e il successivo aggiornamento dei dati (art. 7); la categorizzazione delle attività e dei servizi secondo il modello ACN (art. 30); l’adozione delle misure di gestione dei rischi previste dall’art. 24; la notifica degli incidenti significativi (art. 25); il coinvolgimento diretto degli organi di amministrazione (art. 23), che approvano le misure, ne vigilano l’attuazione e seguono una formazione dedicata.
ACN ha definito le specifiche di base per misure di sicurezza e notifica degli incidenti con determinazioni del 2025, aggiornate a fine anno e integrate nel 2026. Per i soggetti inseriti nell’elenco nel 2025 l’obbligo di notifica è operativo dall’inizio del 2026 e le misure di base vanno attuate entro ottobre 2026; per chi entra nell’elenco negli anni successivi i termini sono fissati da ACN a partire dalla comunicazione di inserimento. Alle specifiche di base seguono quelle per gli obblighi a lungo termine.
Le sanzioni amministrative pecuniarie arrivano fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale, se superiore, per i soggetti essenziali e fino a 7 milioni o all’1,4% per i soggetti importanti. In caso di inottemperanza alle diffide di ACN è prevista anche l’incapacità temporanea a svolgere funzioni dirigenziali per amministratori e vertici (art. 38). Il rischio più concreto, però, resta un incidente gestito senza procedure: fermi operativi, notifiche fuori tempo, clienti e autorità da informare senza dati certi.
Il nostro approccio
Partiamo dalla domanda che conta: la norma si applica, e a cosa? Esaminiamo settore, soglie, servizi e rapporti di gruppo e tracciamo il confine tra ciò che rientra nel perimetro e ciò che ne resta fuori. Questo evita due errori opposti: adeguare tutto senza necessità o trascurare obblighi che comportano sanzioni.
Segue una gap analysis rispetto alle misure dell’art. 24 e alle misure di base ACN, condotta con interviste, analisi documentale e, dove serve, verifiche tecniche mirate come vulnerability assessment e penetration test. Il risultato è un piano di adeguamento ordinato per priorità, con responsabili e scadenze, che l’organo di amministrazione approva con cognizione di causa.
Nell’implementazione lavoriamo al fianco di IT, funzioni operative, acquisti e direzione: scriviamo politiche e procedure brevi, curiamo gli adempimenti verso ACN, strutturiamo la gestione degli incidenti, portiamo requisiti di sicurezza nei contratti con i fornitori e formiamo chi decide e chi opera. Dove esistono già un sistema ISO/IEC 27001 o un sistema di gestione GDPR strutturato, integriamo la NIS2 nei controlli esistenti invece di costruire un sistema parallelo: la stessa analisi dei rischi, la stessa procedura incidenti con i diversi canali di notifica, lo stesso registro dei fornitori.
Chiudiamo con esercitazioni sulla procedura incidenti e verifiche periodiche di efficacia, perché la conformità NIS2 è un obbligo continuo e non un progetto che si esaurisce con una consegna.
Cosa distingue il nostro servizio
- Perimetro prima di tutto: un parere di applicabilità motivato, per investire solo dove la norma lo richiede.
- Governance concreta: delibere, flussi informativi e formazione pensati per amministratori che devono decidere, non per tecnici.
- Integrazione: analisi dei rischi, procedura incidenti e registro dei fornitori condivisi tra NIS2, GDPR e ISO/IEC 27001, senza costruire sistemi paralleli.
- Prova sul campo: verifiche tecniche ed esercitazioni per accertare che le misure funzionino, non solo che siano scritte.